Regolamento dell’imposta di soggiorno
COMUNE DI REALMONTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale di soggiorno.
Approvato con delibera consiliare n. 50 del 06.12.2017.
Modificato con delibera consiliare n. 7 del 26.06.2018.
Articolo 1 — Oggetto
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Realmonte, ai sensi dell’art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell’ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23.
3. Al fine di proporre gli interventi da finanziare con il gettito di tale imposta, verrà istituita una Consulta di rappresentanti di categoria e/o titolari di strutture ricettive nominata dal Sindaco, con funzione consultiva e non vincolante. Tale Consulta sarà composta da massimo nove membri, compreso il Sindaco o suo delegato. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
Articolo 2 — Istituzione e presupposto dell’imposta
1. L’imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione avrà decorrenza dal 01.01.2018 e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.
2. Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Realmonte, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
Articolo 3 — Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
1. Soggetto passivo dell’imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui all’art. 2. Tale soggetto corrisponde l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell’imposta è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.
3. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Realmonte.
Articolo 4 — Misura dell’imposta
1. L’imposta di soggiorno è applicata, in base all’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, secondo criteri di gradualità ed in relazione alle tipologie delle strutture ricettive, con tariffe per persona e per numero di pernottamenti applicata solo ai primi cinque giorni di pernottamento.
2. L’imposta è applicata sulla base delle seguenti fasce di classificazione delle strutture ricettive:
- a) Alberghi e Residence turistico alberghieri 1, 2 e 3 stelle e altre strutture ricettive (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, residence, agriturismi e case per ferie, camping e villaggi turistici, Bed & Breakfast e tutte le tipologie di affitti brevi);
- b) Alberghi e Residence turistico alberghieri 4 e 5 stelle.
In via sperimentale per il 2018 l’importo sarà unico per le due fasce.
3. La misura dell’imposta associata a ciascuna fascia di tipologia di struttura è fissata annualmente con delibera della Giunta Comunale, nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.
Articolo 5 — Esenzioni e agevolazioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- a) I minori fino al decimo anno di età;
- b) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione;
- c) I portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e accompagnatore, previa dichiarazione scritta finalizzata all’assistenza nei confronti del portatore di handicap.
Articolo 6 — Modalità di pagamento
1. L’imposta s’intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l’importo dell’imposta di soggiorno come «operazione fuori campo IVA». In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall’Amministrazione comunale.
Articolo 7 — Obblighi di informazione
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Realmonte sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Realmonte riguardante l’applicazione, l’entità e le esenzioni dell’imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.
Articolo 8 — Versamenti
1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Realmonte dell’imposta di soggiorno dovuta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ogni trimestre, con le seguenti modalità:
- a) a mezzo versamento sul c/c bancario di tesoreria intestato al Comune di Realmonte, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
- b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall’Amministrazione Comunale, quale l’acquisizione di marche dell’imposta di soggiorno, l’istituzione di un portale dei pagamenti, etc.;
- c) il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del versamento, ha l’obbligo di richiedere l’imposta e riversare l’importo riscosso. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d’imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l’esazione coattiva dell’imposta.
2. Nel caso in cui il versamento del trimestre sia di importo uguale o inferiore a € 10,00, il riversamento al Comune di Realmonte è effettuato nel trimestre successivo insieme a quello del periodo di riferimento. In ogni caso il versamento dovrà essere effettuato entro la fine dell’anno di competenza.
Articolo 9 — Obblighi di dichiarazione ai fini dell’imposta
1. I gestori hanno l’obbligo di dichiarare al Comune di Realmonte, anche nei casi di esenzione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese e comunque non oltre l’eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di notti di permanenza, l’eventuale numero dei soggetti esenti, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
Articolo 10 — Disposizioni in tema di accertamento
1. Il Comune di Realmonte effettua il controllo dell’applicazione, del pagamento e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.
2. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. L’Ufficio SUAP, di concerto con l’ufficio tributi, ogni anno entro il 30 aprile, effettua un controllo incrociato fra le strutture che hanno inviato i pagamenti e le strutture ricettive censite dal Settore Promozione Turismo Attività Produttive e Trasporti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nonché con altri organi competenti, verificando che non esistano strutture operative sul territorio non in regola coi pagamenti della tassa di soggiorno.
Articolo 11 — Sanzioni
1. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 s.m.i.
2. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dagli artt. 4-5-6-7-8-9 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/00.
3. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 12 — Riscossione coattiva
1. Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo d’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Articolo 13 — Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall’avente diritto entro il termine di sei mesi, ai sensi dell’art. 2954 Codice Civile dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, fermo restando il termine di prescrizione quinquennale previsto per il soggetto passivo dell’imposta.
2. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori a € 50,00.
3. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Realmonte almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
Articolo 14 — Contenzioso
1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Articolo 15 — Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell’imposta devono essere effettuati entro la fine del mese successivo.
2. Ai sensi dell’art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997, nonché dell’art. 13 comma 15 del DL. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza locale.